Nel 2008 La Comunità Europea effettua un processo di riforma dell’intero comparto vitivinicolo, che con il Regolamento (CE) n. 479 / 2008 (il quale modifica i precedenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/199) riceve una semplificazione dell’assetto normativo con l’equiparazione della normativa vitivinicola a quella già esistente per la classificazione degli altri prodotti agroalimentari di qualità: D.O.P. (Denominazione di Origine Protetta) ed I.G.P. (Indicazione Geografica Protetta).
Tale Regolamento prevede solamente le seguenti due macro-categorie di vini:
– Vini con indicazione geografica (rispettivamente D.O.P. e I.G.P.);
– Vini senza Indicazione geografica (Vino [ex “vino da tavola”], Vino Varietale e/o Vino d’Annata).
In Italia è comunque consentito l’utilizzo delle sigle originarie che hanno caratterizzato i vini di qualità italiani prima della normativa europea, ossia:
Denominazione di Origine Controllata e Garantita (D.O.C.G.);
Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.);
Indicazione Geografica Tipica (I.G.T.)
La classificazione italiana, similmente a quella europea, sancisce pertanto che il marchio per i vini ad Indicazione Geografica Tipica (I.G.T.), possa essere utilizzato al posto del corrispondente europeo per i vini ad Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.).
Allo stesso modo i vini a Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.) e quelli a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (D.O.C.G.) rimangono peraltro come specificità italiana, ma ricadono sotto la corrispondente Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.) che li assorbe entrambi.